Legge 1 Marzo 1975 |
Norme
integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.
La
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il
presidente della repubblica promulga la seguente legge: titolo
I 1.
ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagliincendi,
sono predisposti, nel termine di centottanta giorni dall'entrata invigore
della presente legge,piani regionali ed interregionali,articolati per
province o per aree territoriali omogenee. I piani elaborati dagli organi
competenti delle regioni avvalendosi delpersonale tecnico del corpo
forestale dello stato e di intesa con il corpodei vigili del fuoco,
sentite le comunità montane, sono coordinati ed approvati dal ministro
per l'agricoltura e le foreste di concerto con il ministro per l'interno
e con il ministro per i beni culturali e ambientali,entro sessanta giorni
dalla loro presentazione. In caso di mancata predisposizione e presentazione
del piano, entro il predetto termine, il ministro per l'agricoltura
e le foreste è autorizzato a provvedervi. 2.
I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al
secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici
di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio,
indicandola consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti
per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi,
modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi
dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione
dei sinistri prevedono un piano organico di ricostituzione forestale.
Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a
tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico
di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923,n.3267, purché
compresi nei piani di cui al precedente articolo 1 . 3.
Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi: a)
la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso
diboschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze
meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti; b)
l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione
di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne
le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi; c)
le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche
ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento
delle zone boscate; d)
i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego
di prodotti chimici; e)
i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse
e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di
qualsiasi tipo; f)
le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature; g)
gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili; h)
i mezzi di trasporto necessari; i)
i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego; l)
la formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei piani,
di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili volontari
del fuoco, le cui prestazioni in occasione di incendi boschivi saranno
compensate secondo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo
7 della presente legge; m)
ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo. Le
opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo
1 , sono a totale carico dello stato. Per le opere di prevenzione e
per le attrezzature di cui alle lettere a),c),d),e),f),g),h) ed m) qualora
non siano contemplate nei piani, è concesso un contributo fino al 75
per cento della spesa. i contributi di cui al precedente comma sono
erogati dalle regioni. 4.
Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione
delle regioni interessate e dell'istituto geografico militare, provvede
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione
della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000,da servire di base
per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.
il contenuto e le indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico
sono stabiliti con proprio decreto dal ministro per l'agricoltura e
le foreste. il ministero dell'agricoltura e delle foreste cura l'aggiornamento
periodico della cartografia di cui al presente articolo. 5.
Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del corpo forestale
dello stato, costituisce il servizio antincendi boschivo, articolato
in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione
e di pronto impiego. Per le attrezzature speciali e gli aeromobili,
di cui allo articolo 3 lettera i),il ministero dell'agricoltura e delle
foreste può ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni
con imprese pubbliche o private. 6.
E' istituito, nell'ambito del ministero dell'agricoltura e delle foreste,
un ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il ministero
dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con i ministeri interessati
e con le regioni provvede all'elaborazione ed attuazione di un piano
nazionale per l'educazione civica e la propaganda per la prevenzione
degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio
forestale. titolo
II 7.
In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della
presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli
incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorità locali
competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei
carabinieri e dei comuni. esse sono congiuntamente tenute: a)
a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento oltreché
al prefetto, all'organo forestale competente; b)
alla immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente
organizzate, come indicato alla lettera l) dello articolo 3; c)
alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base
all'articolo 3. l'organo
forestale competente curerà l'immediato invio di propri tecnici, i quali,
qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali
da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione
degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo
la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale
servizio predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle forze
armate. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco
o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi e' stato chiamato
a partecipare all'opera di spegnimento o e' intervenuto volontariamente
e ai suoi aventi causasi applicano le norme relative agli infortuni
sul lavoro di cui al titolo i del decreto del presidente della repubblica
30 giugno 1965,n.1124. Alle persone comunque impiegate nelle operazioni
di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni
effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe
previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori
agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del ministero dell'agricoltura
e delle foreste. Al personale del corpo forestale dello stato, per i
compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità
di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento. 8.
Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le regioni
con finanziamenti a totale carico dello stato. Per l'occupazione temporanea
dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non
viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al
proprietario. titolo
III 9.
Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni
regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del corpo forestale
dello stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura,
rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.
La comunicazione e' data anche ai comandi militari i quali, nella esecuzione
di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie
per prevenire gli incendi. Ad integrazione delle norme contenute nel
regio decreto 30 dicembre1923, n.3267 e relative norme regolamentari,
durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi,
far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare
metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville
o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque
pericolo mediato o immediato di incendio. nelle zone boscate, comprese
nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli
boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento
di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere
una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. 10.
Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del codice
penale, costituiscono reato contravvenzionale anche indipendentemente
dai casi previsti dalla presente legge, le infrazioni alla legge forestale
30 dicembre1923, n.3267 ,e sono punite con ammenda ai sensi degli articoli
24, 26, 54 e 135e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della
stessa legge forestale e con applicazione delle norme del titolo i capo
vi ,del regolamento 16 maggio 1926, n.1126. Le ammende di cui all'articolo
24 della legge 30 dicembre 1923, n.3267 ,sono ulteriormente elevate
di quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge
12 luglio 1961,n.603 .tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo
a l.100.000 e nel massimo a l.500.000 per ogni decara o frazione di
decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dello
articolo 9 . Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si
osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento.
Nel caso di violazione dell'ultimo comma dell'articolo 9,ferme restando
le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore
forestale, competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone,
mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro
sei mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spesa del trasgressore
in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine
predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti
dall'autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo stato
con diritto di rivalsa, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dello
articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267. 11.
Per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'articolo
9,effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a l.20.000
e non superiore a l.200.000. le sanzioni amministrative previste dall'articolo
3 della legge 9 ottobre1967, n.950 ,e relative alle norme di prevenzione
degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di
massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a l.20.000 e
nel massimo a l.200.000. tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative
in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n.950
,verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di
ciascuna regione. i pagamenti delle predette somme anziché all'ufficio
del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto
corrente postale. nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata
sui beni dell'obbligato sarà promossa dalla regione che è tenuta ad
intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione
delle sanzioni amministrative suddette. per
il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre1967,n.950
. titolo
IV 12.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge,
è autorizzata per un quinquennio, a partire dall'anno finanziario 1975,la
spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e di lire 4.000
milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle
foreste. la
spesa prevista verrà cosi' ripartita: a)
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione
dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui allo articolo 4; b)
lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la realizzazione
delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature
previsti nell'articolo 3, di cui: lire 250 milioni per l'esercizio finanziario1975
e lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al1979
da ripartire fra le regioni, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario
1975 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976
al 1979 per le spese di mano d'opera di cui al quinto comma dello articolo
7e per la speciale indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo
stesso; d)
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento
del servizio antincendi boschivo di cui all' articolo 5 e dello ufficio
dic ui all'articolo 6; e)
lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi
previsti nell'articolo 8 ,da ripartirsi fra le regioni in ragione delle
superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire; f)
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per l'anticipo
delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. Le
somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono
essere utilizzate negli anni successivi. all'onere di lire 1.000 milioni
per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione
del capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro
per l'anno medesimo. il ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 13.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere
approvato il relativo regolamento. 14.
Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome, in ordine alle quali provvedono
con propri atti legislativi. 15.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione
nella gazzetta ufficiale della repubblica. la presente legge, munita
del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello stato. data
a Roma, addì 1 marzo 1975 Leone
Moro Marcora Gui Spadolini Colombo Reale Visto,
il guardasigilli: Reale
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