IL
TESTO DELLA NUOVA LEGGE-QUADRO SUGLI INCENDI BOSCHIVI
Legge 21 novembre 2000, n. 353
"Legge-quadro
in materia di incendi boschivi"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 30 novembre 2000
Capo
I
PREVISIONE,
PREVENZIONE
E
LOTTA ATTIVA
Art.
1.
(Finalità
e princìpi)
1.
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione
e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale
quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono
principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
2.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti
competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione,
di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi
con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività
di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3.
Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della
presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di
cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi
delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi
anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome interessate su richiesta delle medesime e
previe opportune intese.
Art.
2.
(Definizione)
1.
Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree.
Art.
3.
(Piano
regionale di previsione, prevenzione
e
lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1.
Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive
deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza,
dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia",
ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello
Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
2.
Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta
giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive
di cui al medesimo comma 1.
3.
Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
a)
le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b)
le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate
con apposita cartografia;
c)
le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita
cartografia tematica aggiornata, con l‚indicazione delle tipologie
di vegetazione prevalenti;
d)
i periodi a rischio di incendio boschivo, con l‚indicazione
dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
e)
gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f)
le azioni determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo
di cui alle lettere c)
e d);
g)
gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi
boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
h)
la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti
e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva
contro gli incendi boschivi;
i)
la
consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati
spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
l)
le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco,
con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario
inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
m)
le esigenze formative e la relativa programmazione;
n)
le attività informative;
o)
la previsione economico-finanziaria delle attività previste
nel piano stesso.
4.
In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per
quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino
alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a
livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento
degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative
delle province, dei comuni e delle comunità montane.
5.
Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano
efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendio boschivi
già approvati dalle regioni.
Art.
4.
(Previsione
e prevenzione
Del
rischio di incendi boschivi)
1.
L‚attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi
a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità.Rientra
nell'attività di previsione l‚approntamento dei dispositivi
funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo
7.
2.
L‚attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni
mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio
nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti.A
tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo
e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale
le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente
alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi
colturali idonei volti a migliorare l‚assetto vegetazionale
degli ambienti naturali e forestali.
3.
Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione
ai sensi dell'articolo 3.Possono altresì, nell'ambito dell'attività
di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di
aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale,
prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi
boschivi.
4.
Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite
planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e,
nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica
e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di
rischio di incendio boschivo del territorio.
5.
Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività
di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite
dalle regioni.
Art.
5.
(Attività
formative)
1.
Ai fini della crescita e della promozione di un‚effettiva educazione
ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni
promuovono, d‚intesa, l‚integrazione dei programmi didattici
delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
2.
Le regioni curano, anche in forma associata, l‚organizzazione
di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione
di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli
incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3.
Per l‚organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni
possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
6.
(Attività
informative)
1.
Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono,
ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l‚informazione alla
popolazione in merito alle cause determinanti l‚innesco di incendio
e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di
pericolo.La divulgazione del messaggio informativo si avvale
di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con
il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art.
7.
(Lotta
attiva contro gli incendi boschivi)
1.
Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono
le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme
e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l‚Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina
sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo
unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta
aerea antincendio dello Stato, assicurandone l‚efficacia operativa
e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.
Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato
da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3.
Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 3, lettera h),
e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio
con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo
le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi,
oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di
supporto all'attività delle squadre a terra:
a)
di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi
di programma;
b)
di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato,
riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata
preparazione professionale e di certificata idoneità fisica
qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
c)
di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità,
richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre
l‚utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d)
di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4.
Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta
aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite
le SOUP di cui al comma 3.
5.
Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra
anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei
per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni
possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i
centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6.
Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività
connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere
prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui
all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai
periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è
data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole,
i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate
a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti
in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
Art.
8.
(Aree
naturali protette)
1.
Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede
per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
un‚apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori,
su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2.
Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto
un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le
regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito
il Corpo forestale dello Stato.Detto piano costituisce un‚apposita
sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo
3.
3.
Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti
gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o,
in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane
e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
4.
Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono
organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo
7.
Art.
9.
(Attività
di monitoraggio e relazione al Parlamento)
1.
Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile,
avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio
sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un
anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce
al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.
Capo
II
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
E
SANZIONI
Art.
10.
(Divieti,
prescrizioni e sanzioni)
1.
Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella
preesistente all'incendio per almeno quindici anni.È comunque
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.In tutti
gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal
presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo
di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre
vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione
di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate
ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i
casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata,
in data precedente l‚incendio e sulla base degli strumenti urbanistici
vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività
di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa
dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali,
o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui
sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori
ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni,
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal
fuoco, il pascolo e la caccia.
2.
I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione
del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire,
tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati
dal Corpo forestale dello Stato.Il catasto è aggiornato annualmente.L'elenco
dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni
all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso
tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed
approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi
e le relative perimetrazioni. E‚ ammessa la revisione degli
elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai
divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
comma 1.
3.
Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si
applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore
a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione
al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una
sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore
a lire 800.000.
4.
Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici
nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco
ai sensi del comma 1, si applica l‚articolo 20, primo comma,
lettera c), della legge 28 febbraio
1985, n. 47.Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone
la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi
a spese del responsabile.
5.
Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono
vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo
3, comma 3, lettera f),
determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di incendio.
6.
Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore
a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.Tali sanzioni
sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga
a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7.
In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte
di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui
al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione
o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attività.
8.
In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del
danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare
delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni
al soprassuolo e al suolo.
Art.
11.
(Modifiche
al codice penale)
1.
Dopo l‚articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art.
423-bis. - (Incendio
boschivo). ˆ
Chiunque
cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito
con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se
l‚incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni.
Le
pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le
pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all'ambiente".
2.
All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
"chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 423-bis,".
3.
All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:
"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
423".
4.
All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è
aggiunto il seguente:
"Se
al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali
destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le
pene previste dall'articolo 423-bis".
5.
All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai
due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli
articoli 423 e 424".
6.
All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7.
All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
"Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi
previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Capo
III
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE,
ABROGAZIONE
DI NORME
ED
ENTRATA IN VIGORE
Art.
12.
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di
quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali
delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità
previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali
di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per analoga destinazione.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento
delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma
2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni,
nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue,
di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio
boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito
presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise
in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie
percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo
a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla
predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica; di tali risorse le regioni
provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite
dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l‚anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l‚accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3.
A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento
delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma
2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse
fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma
2.
4.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi
all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede
nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi
competenti.
5.
Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione
delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai
fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa
di lire 3 miliardi per l‚anno 2000, da iscrivere nell'unità
previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per la successiva assegnazione
all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa.Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l‚anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l‚accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l‚attuazione della presente
legge.
7.
Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile,
avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle
somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge
ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte,
entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento
di assegnazione dei finanziamenti.Con decreto del medesimo Ministro
si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti
di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle
relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per
la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze
connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare
ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede
locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga
alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Art.
13.
(Norme
abrogate ed entrata in vigore)
1.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge
e in particolare:
a)
la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per
la difesa dei boschi dagli incendi;
b)
il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per
la protezione civile.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|