La Normativa Statale in materia di incendi boschivi |
Codice penale e leggi speciali non definiscono cosa debba intendersi per incendio boschivo. Dalla giurisprudenza si puo’ desumere che, per incendio boschivo si deve intendere un fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore diffusione e di difficile estinzione e spegnimento. II Codice penale distingue tra incendio colposo e doloso, entrambi penalmente perseguibili. L'incendio e’ considerato un delitto contro la pubblica incolumita’, ma per configurarsi tale e’ necessario che crei un pericolo potenziale anche se non effettivo per un numero indeterminato di persone. La normativa che disciplina gli interventi preventivi e repressivi in materia e’ la legge n. 47 del 1 marzo 1975 dal titolo "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi". Alle Regioni spetta la programmazione degli interventi di prevenzione, di lotta e di ricostituzione dei boschi bruciati. In particolare, I'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi sono, in prima battuta, di competenza dei Comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato, dei Carabinieri e dei Comuni; mentre la direzione ed il coordinamento degli interventi per lo spegnimento spettano al personale forestale. Di particolare importanza e’ la prescrizione formulata circa I'impossibilita’ di edificare a qualunque titolo sui terreni boscati percorsi dal fuoco. Tali zone "non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio", e cio’ al fine di evitare che I'incendio possa essere strumento per speculazioni connesse all'edilizia. E' di competenza delle Regioni la definizione del periodo di grave pericolosita’, durante il quale sono vietate tutte queIle operazioni che potrebbero in qualche modo esser causa di incendi. Le violazioni previste da questa legge, gia’ di natura penale, sono state depenalizzate e quindi ridotte a sanzioni amministrative. La legge 431/85 c.d. "Galasso" sottoponendo a vincolo paesaggistico anche i terreni percorsi dal fuoco ripropone il vincolo di inedificabilita’ su tali terreni e in caso di violazione della norma si commette violazione penale. C'e poi da rammentare che anche le "prescrizioni di massima e di polizia forestale", di cui al R.D. 3267/23, gia’ dettavano norme per I'abbruciamento delle stoppie e I'accensione dei fuochi su terreni vincolati sotto il profilo idrogeologico. Cosi come si imponeva a carico della proprieta’ il ripristino dei boschi bruciati. Altre norme similari sono contenute nei regolamenti di polizia rurale ed urbana e nel Testo unico di pubblica sicurezza; oggi di fatto superate con I'entrata in vigore della legge n. 47/75 e delle relative leggi regionali. Con il D.P.R. 616/77 le funzioni di cui alla legge 47/75 sono state trasferite alla competenza regionale. Resta di competenza statale I'organizzazione e la gestione d'intesa con le regioni del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi. In appendice sono riportate tutte le norme legislative statali inerenti gli incendi boschivi. I riferimenti normativi che concorrono a definire il quadro generale nel quale si colloca la problematica degli incendi boschivi sono diversi e spesso caratterizzati da frammentarieta’ e scarsa riconducibilita’ ad un disegno organico. Sotto I'aspetto legislativo la lotta agli incendi boschivi si articola su: misure di prevenzione, lotta attiva, repressione degli illeciti, ricostituzione del manto vegetale.
Si riportano di seguito gli estremi delle leggi che negli anni hanno disciplinato la materia. ·
R.D. 30 dicembre 1923
n. 3267. ·
Legge 9 ottobre 1967
n. 950. ·
Legge 1 marzo 1975 n.
47. ·
D.P.R. 24 luglio 1977
n. 616. ·
Legge 24 novembre 1991
n. 689. ·
Legge 4 agosto 1984 n.
424. ·
Legge 8 agosto 1985 n.
431 (di conversione del D.L. n.312/82). ·
Legge 8 novembre 1986
n. 752. ·
Legge 18 maggio 1989
n. 183. ·
Legge 28 febbraio 1990
n. 38 (di conversione, con modificazioni del D.L. 415/89). ·
Legge 3 luglio 1991 n.
195 (di conversione, con modificazioni del D.L. 142/91). ·
Legge 29 ottobre 1993
n. 428. ·
Legge 10 novembre 1993
n. 456 (di conversione con modificazioni del D.L. 367/93). · Legge 8 agosto 1994 n. 497 (di conversione con modificazioni del D.L. 377/94). "Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale". ·
Legge 8 agosto 1995 n.
339 (di conversione del D.L. n. 275/95). ·
Regolamento (CEE) n.
2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 ·
Regolamento (CEE) n.
1170/93 della Commissione del 13 maggio 1993 ·
Regolamento (CEE) n.
804/94 della Commissione dell'11aprile 1994 |